Con circolare del 15 dicembre 2022 n.132 l’Inps ha reso noto che le domande di Assegno Unico e Universale per i figli a carico, non sono soggette ad onere di presentazione con cadenza annuale.
Per l’annualità 2024, non è necessario presentare una nuova domanda dell’Assegno unico universale, fermo restando che la domanda non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta.
Le domande già presentate valgono anche per le annualità successive a quelle della presentazione, fatto salvo l’onere di comunicare le eventuali variazioni da inserire nel modello di domanda, ad esempio la nascita di un nuovo figlio.
Ai fini della determinazione dell’importo della prestazione sulla base dell’ISEE è necessaria la presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica 2024.
In mancanza di ISEE, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire da marzo 2024 in base agli importi minimi previsti dalla normativa.
Se entro il 30 giugno 2024 verrà presentata una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, gli importi già corrisposti verranno adeguati a partire da marzo 2024 con la corresponsione degli arretrati.
(Mess.Inps n.15 del 02/01/2024)