27 giugno 2023 Carla Capriotti Consulente del Lavoro
ESONERO ASSUNZIONI GIOVANI UNDER 36 a tempo indeterminato e trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato
- La Legge di Bilancio 2023 prevede per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di giovani che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo pari al 100% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, l’importo massimo concedibile è di 8.000 euro.
- La Commissione europea con decisione del 19 giugno ha autorizzato la concedibilità degli esoneri per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022
- In data 22 giugno l’Inps ha emanato la circolare n.57 contenente le istruzioni e le indicazioni per la gestione degli adempimenti.
- L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato in indeterminato effettuate nel periodo 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 in favore di tutti i datori di lavoro privati.
- Il soggetto assunto non deve aver superato i 36 anni di età e non deve mai aver avuto un contratto a tempo indeterminato nel corso dell’intera vita lavorativa.
- l’Inps ha precisato che se il lavoratore ha avuto contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, contratti di lavoro domestico indeterminato, rapporto di apprendistato con altro datore di lavoro a cui non è seguita la qualificazione, ciò non impedisce l’accesso all’agevolazione.
- L’esonero si applica nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 6.000 per le assunzioni effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e di euro 8000 annui per le assunzioni effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
- In caso di part-time l’agevolazione viene ridotta in maniera proporzionale.
- Sono esclusi dall’agevolazione i premi dovuti all’Inail.
- La fruizione dell’agevolazione spetta per 36 mesi dalla data dell’evento incentivato , elevato a 48 mesi per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
- Come per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso solo per assenza relativa alla maternità astensione obbligatoria, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
- L’esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione; alla regolarità del DURC; all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e altri obblighi di legge; al rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali territoriali e aziendali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
- L’efficacia dell’esonero in oggetto è subordinata al rispetto delle condizioni (Aiuti di stato) del Temporary Crisis and Transition Framework