A decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta, (deve essere nello stato di Accolta) l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda. (CIRC.INPS 132/2022)
L’Assegno Unico Universale è legato alla fascia di appartenenza pertanto le famiglie interessate a beneficiare dei vari bonus e aiuti devono provvedere a comunicare il nuovo ISEE.
Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.
Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:
– la nascita di figli;
– la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
– le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
– le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
– i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
– variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
– variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.
In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell’Assegno unico e universale dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda.
Al riguardo, si ricorda che la domanda è inoltrata all’INPS attraverso i seguenti canali:
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