La delocalizzazione all’estero della prestazione lavorativa può essere:
- Trasferta, una provvisoria e temporanea assegnazione del lavoratore in una sede diversa da quella in cui viene abitualmente svolta l’attività lavorativa;
- Il trasferimento, una modifica permanete del luogo di lavoro;
- Il distacco, con il quale si delinea un mutamento temporaneo dettato da un interesse del datore di lavoro del luogo di esecuzione dell’attività lavorativa e una temporanea delega ad altro datore di lavoro dell’esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori;
- Assunzione locale, che avviene generalmente tramite la società estera apparentemente allo stesso gruppo delle società italiana.
DISTACCO DI LAVORATORI CHE SI SPOSTANO ALL’INTERNO DELL’UNIONE EUROPEA
LAVORATORI SUBORDINATI:
Si considera distacco il lavoratore sole se e fino a quando sussiste un “legame organico” tra impresa distaccante e lavoratore distaccato, riconoscibile dal mantenimento del rapporto di subordinazione con l’impresa distaccante durante tutto il periodo di distacco.
Non può sussistere distacco quando:
- L’impresa presso cui il lavoratore è distaccato mette il lavoratore a disposizione di un’altra impresa nello stato membro in cui essa è situata;
- L’impresa presso cui il lavoratore è distaccato mette il lavoratore a disposizione di un’altra impresa situata in un altro stato membro;
- Il lavoratore viene assunto in uno Stato membro da un’impresa che ha sede in un secondo Stato membro per essere inviato presso un’impresa che ha sede in un terzo Stato membro;
- Il lavoratore assunto in uno stato membro da un’impresa situata in un secondo Stato membro viene distaccato per andare a svolgere un’attività nel primo Stato membro.
I brevi periodi di rientro per ferie, malattia, festività o altro non interrompono il periodo di distacco inizialmente fissato e indicato nel formulario; detto periodo avrà termine alla scadenza stabilita e non potrà essere prolungato con periodi corrispondenti ai predetti rientri.
Nel caso di distacchi consecutivi nello stesso Stato membro, il secondo sarà considerato separato e, quindi, come un nuovo distacco, solo se viene rispettato un periodo di interruzione di almeno due mesi. I distacchi consecutivi in Stati membri diversi danno origine a un nuovo distacco.
LAVORATORI CHE SI RECANO IN STATI CUI SI APPLICA LA NORMATIVA COMUNITARIA
Per certificare la legislazione applicabile è previsto il rilascio del documento portatile A1 che serve a certificare quale legislazione in materia di sicurezza sociale si applica al lavoratore che, per motivi di lavoro, si sposta in uno o più Stati dell’UE.
Il documento portatile A1 è rilasciato dall’istituzione previdenziale del paese di cui si applica la legislazione.
Per il lavoratore dipendente la richiesta del documento portatile A1 per il distacco o proroga del distacco deve essere fatta dal datore di lavoro /intermediario previdenziale in via telematica, mentre per il lavoratore autonomo dovrà presentarla telematicamente in autonomia attraverso il Modulo E412 “Richiesta del certificato di legislazione applicabile (A1)”.
Ai fini Inail è invece necessario il rilascio del Modello PD DA1 per ciascun lavoratore che deve essere inviato in un altro Stato membro per svolgere un’attività lavorativa simile/affine a quella svolta nello stato di provenienza.
DISTACCO DEL LAVORATORE ALL’ ESTERO IN PAESI EXTRA UE CONVENZIONATI CON L’ITALIA
Tale istituto rappresenta una deroga al Principio de territorialità dell’obbligo assicurativo vigente in Italia, in base al quale trovano applicazione le disposizioni normative vigenti nel Pese in cui è svolta l’attività lavorativa per le tipologie di copertura assicurativa, importi, retribuzione imponibile e modalità di versamento ed è regolamentato dalle convenzioni bilaterali di sicurezza stipulate dall’Italia con alcuni paesi extracomunitari.
Il distacco riguarda il lavoratore che, alle dipendenze di un’azienda avente la sede in un paese, viene inviato a svolgere un’attività lavorativa nel territorio di un altro paese convenzionato con l’Italia, per un determinato periodo di tempo.
Per tutta la durata del distacco il lavoratore resta assicurato, limitatamente alle forme di tutela previdenziale contemplate dalle singole convenzioni, nel paese in cui ha sede l’azienda che lo ha distaccato o in quello di abituale esercizio dell’attività nel caso di lavoratore autonomo.
ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PRIMA DELLA PARTENZA
Lavoratori inviati all’estero in uno Stato convenzionato o appartenete all’Unione Europea
PROCEDURE INPS :
- Richiesta rilascio certificato A1, poiché il modello certifica che il lavoratore “distaccato” rimane assicurato ai fini previdenziali nel Paese UE in cui ha sede l’impresa distaccante.
- Per il distacco del lavoratore autonomo la richiesta deve essere fatta direttamente all’interessato alla sede INPS di iscrizione.
- Le sedi devono rilasciare una copia del formulario per il datore di lavoro e per il lavoratore che deve esibirlo al componente istituto assicuratore del paese dove lavora.
PROCEDURE INAIL :
Nel caso in cui il distacco avvenga in territori appartenenti all’Unione Europea deve essere attivato il:
- Servizio telematico Inail “Richieste modulo PD DA1” che attesta il diritto alla copertura sanitaria in uno stato membro diverso da quello di competenza originale.
Tale modello sarà necessario anche in caso di:
- Distacco di paesi Extra UE ma che abbia una convenzione con l’Italia.
- Il rilascio del Modello PD DA1 è necessario per ciascun lavoratore che deve essere inviato in un altro Stato membro.
COME ORGANIZZARE UNA TRASFERTA
- L’obbligo del datore di lavoro di attuare idonee misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati all’estero, deriva dall’applicazione di normative nazionali e sovranazionali. A tal proposito, al datore di lavoro è richiesto di tenere conto sia dei rischi insiti nell’ambiente di lavoro sia dei rischi derivanti dall’azione di fattori esterni all’ambiente di lavoro, ma inerenti alla località in cui il lavoro debba essere espletato.
- L’obbligo di valutazione di tutti i rischi, rimane in capo al datore di lavoro italiano anche quando il lavoratore sia inviato fuori dall’Italia, e dovrà considerare e dottare tutte le misure che siano idonee a tutelare il lavoratore all’estero.
- ANALISI DEI RISCHIA CUI POTREBBE ESSERE SOGGETTO IL LAVORATORE
In relazione alle specifiche del territorio;
- Rischio criminalità e terrorismo;
- Rischio sanitario, aspetti legati all’alimentazione;
- Rischi climatici e calamità naturali;
- Rischi dovuti a trasporti.
- Fattori culturali e religiosi
- VALUTAZIONE DI EVENTUALI ALTERNATIVE AL VIAGGIO:
Si definisce comparando:
- Costi;
- Benefici;
- Eventuali rischi come stabiliti al punto 1.
- PRODUZIONE DELLA SCHEDA PAESE
Documento di analisi delle peculiarità del paese oggetto di trasferta: condizioni culturali, normative, geopolitiche. Su ciascun Paese possono essere facilmente reperite dal sito della Farnesina http://www.viaggiaresicuri.it/
Con tale documentazione si consiglia di predisporre all’interno del DVR una parte dedicata al lavoro all’estero.
- PIANIFICAZIONE DEL VIAGGIO
- Verifica di eventuale convenzione fra il paese di origine e quello di destinazione
- Sulla base della mansione svolta dal dipendente, il datore di lavoro dovrà valutare e assicurare l’attuazione dei principi di prevenzione prescritti dal D.Lgs n.81/2008
- Visita medica del lavoratore da parte del medico competente;
- Attivazione delle procedure di tutela previdenziale e assistenziale (modello A1 Inps PD-DA1 Inail)
- Se convenzione non presente no modelli A1 e PD-DA1, ma polizza privata di assistenza sanitaria e assistenziale;
- Stipula di ulteriori polizze, eventualmente integrative di quelle già previste dalla normativa vigente:
- Tutela in caso morte e invalidità permanete.
- Copertura cure mediche urgenti.
- Copertura infortunio,
- Copertura grandi interventi chirurgici,
- Anticipo spese di prima necessità,
- Anticipo di cauzione penale,
- Supporto di un legale,
- Copertura danni derivanti da atti di terrorismo,
- Protezione del patrimonio personale da richieste danni per violazione normativa di settore(solo per dirigenti)
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE AL LAVORATORE
In relazione alle caratteristiche del Paese ospitante e sui possibili rischi e pericoli a cui il lavoratore potrebbe essere esposto anche in relazione agli usi e costumi locali.
Tale attività viene gestita attraverso le schede paese e la comprensione verificata mediante realizzazione di un questionario o un test post-formazione.
Si suggerisce di predisporre un’informativa scritta da allegare alla lettera di trasferta delineando:
- tutti i rischi del territorio
- norme igieniche e comportamentali
- caratteristiche dei vaccini resi disponibili ed obbligatori
- farmaci in dotazione
- come riconoscere i sintomi di una malattia grave e come comunicare in loco con la figura di riferimento individuata in loco
- procedure di pronto soccorso
- MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI VIAGGIO
Valutare eventuali nuove criticità, e cercare di eliminarle e gestirle tempestivamente.